STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“SYNTHALIA”
Approvato dall’Assemblea Costitutiva in data 01/10/2025

Art. 1 – Denominazione

  1. È costituita un’associazione non riconosciuta denominata “Synthalia” (di seguito, anche “Associazione”), retta dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”, di seguito “CTS”), dal Codice civile e dalla restante normativa vigente.
  2. Con l’iscrizione nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) l’Associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell’art. 35 CTS e ne potrà utilizzare l’acronimo “APS” in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 – Sede

  1. L’Associazione ha sede legale in Duino Aurisina (TS), xxxxxxxxxxxxxxxx.
  2. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti e annotazione nei libri sociali. Il trasferimento in altro Comune comporta modifica statutaria.
  3. L’Associazione può istituire sedi operative, delegazioni o uffici distaccati, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento deliberato ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto.

Art. 4 – Finalità e attività di interesse generale

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, opera senza finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. i) CTS: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali”, con particolare riferimento alla divulgazione della cultura audiovisiva contemporanea e alle sperimentazioni musicali e cinematografiche basate sull’intelligenza artificiale, promuovendo l’uso responsabile e sostenibile di tali tecnologie.
  2. In particolare l’Associazione si propone di:
    (a) promuovere e organizzare concerti, festival, rassegne, workshop, masterclass, corsi, seminari, conferenze e laboratori per proprio conto e nome;
    (b) promuovere, organizzare e gestire attività proposte dai soci, di cui al punto (a), purché coerenti con gli scopi dell’Associazione e previa approvazione del Consiglio Direttivo in carica;
    (c) le attività proposte dai soci restano di titolarità intellettuale e progettuale dei soci proponenti, salvo diverso accordo scritto. L’Associazione potrà utilizzarle limitatamente alla durata e alle modalità della collaborazione, secondo le licenze o autorizzazioni, anche provvisorie, concordate con i soci titolari.
    (d) favorire l’inclusione e la partecipazione di giovani, categorie fragili e soggetti svantaggiati attraverso l’utilizzo di strumenti creativi all’avanguardia;
    (e) realizzare progetti educativi nelle scuole e in altri contesti formativi;
    (f) svolgere attività di ricerca, documentazione, produzione audiovisiva ed editoriale connesse agli scopi sociali;
    (g) promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di pratiche creative basate su strumenti di intelligenza artificiale applicata alla musica, al cinema e in generale a tutte le arti audiovisive, anche attraverso gli eventi proposti dai soci;
    (h) incentivare l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale a basso impatto ambientale e sensibilizzare soci e pubblico alla sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.
  3. Tutte le attività sono svolte nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal CTS e dall’ordinamento vigente.

Art. 5 – Attività diverse

  1. L’Associazione può esercitare, oltre alle attività di interesse generale, attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a queste e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  2. In particolare, la secondarietà è rispettata quando ricorre almeno una delle condizioni fissate dal decreto interministeriale 19 maggio 2021, n. 107:
    (a) i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente; oppure
    (b) i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.
    Eventuali superamenti dovranno essere comunicati all’Ufficio del RUNTS competente e riassorbiti nei termini di legge.
  3. L’individuazione delle attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo e riportata nel bilancio d’esercizio e/o nel bilancio sociale, se dovuto.

Art. 6 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. L’Associazione esclude qualsiasi scopo di lucro; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
  2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all’art. 4 e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 7 – Soci: categorie, requisiti e numero minimo

  1. Sono associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell’Associazione e s’impegnino a rispettarne Statuto e regolamenti. Possono altresì essere ammessi, nei limiti di legge, altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro; in ogni caso è garantita la prevalenza degli associati persone fisiche e il rispetto dei limiti numerici previsti dal CTS.
  2. Ai fini dell’eventuale qualifica di APS, il numero degli associati non potrà essere inferiore al minimo di legge.
  3. Ogni associato ha diritto a un voto in Assemblea (principio del voto capitario, art. 24 CTS). Gli enti associati esercitano il diritto di voto tramite il loro legale rappresentante o delegato.
  4. La quota associativa è annuale, non trasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile; l’adesione all’Associazione non è temporanea.

Art. 8 – Ammissione

  1. L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, presentata da almeno due associati in regola con la quota, che con la loro firma attestano la conoscenza del richiedente e la condivisione delle finalità associative; la domanda deve contenere i dati necessari e la dichiarazione di accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il Consiglio decide entro sessanta giorni.
  2. In caso di rigetto, il Consiglio comunica motivatamente la decisione. L’interessato può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull’ammissione si pronunci l’Assemblea, che decide nella prima riunione utile.
  3. Il rapporto associativo è personale e non è trasmissibile.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
  2. In particolare essi hanno diritto:
    (a) a partecipare alle attività sociali;
    (b) a votare in Assemblea per l’approvazione dello Statuto e dei bilanci e per la nomina degli organi sociali;
    (c) a ricoprire cariche sociali, se maggiorenni.
  3. Hanno il dovere di:
    (a) osservare Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali;
    (b) versare la quota associativa annuale determinata dall’Assemblea;
    (c) svolgere attività di volontariato in forma personale, spontanea e gratuita, salvo rimborso spese documentate.

Art. 10 – Recesso, esclusione e perdita della qualifica di associato

  1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.
  2. Il recesso è sempre ammesso; ha effetto dalla fine dell’esercizio in corso, se comunicato almeno trenta giorni prima.
    L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui:
    (a) inadempimento delle obbligazioni statutarie o regolamentari;
    (b) comportamenti contrari agli scopi o lesivi dell’immagine dell’Associazione;
    (c) morosità protratta oltre tre mesi dal sollecito.
    Il provvedimento è comunicato all’interessato, che può proporre ricorso all’Assemblea entro trenta giorni; l’Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile, sentito l’interessato.

Art. 11 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di controllo (obbligatorio al superamento dei limiti di cui all’art. 30 CTS);
  5. il Revisore legale o la Società di revisione, quando obbligatori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese documentate.

Art. 12 – Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
  2. L’avviso di convocazione, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo, è inviato almeno quindici giorni prima mediante PEC o e‑mail agli associati iscritti nel libro soci; in mancanza, mediante affissione in bacheca e pubblicazione sul sito dell’Associazione, ove esistente.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
  4. Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
  5. È ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento.
  6. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; sono ammesse fino a tre deleghe per ciascun partecipante (fino a cinque se gli associati sono almeno cinquecento).

Art. 13 – Competenze dell’Assemblea

  1. Spettano in via esclusiva all’Assemblea:
    (a) l’approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni;
    (b) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e, se previsti, dell’Organo di controllo e del Revisore;
    (c) l’approvazione del bilancio di esercizio e, quando obbligatorio, del bilancio sociale;
    (d) la deliberazione sull’eventuale regolamento interno;
    (e) la deliberazione sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
  2. Per le modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti; in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, qualunque sia il loro numero. Per lo scioglimento dell’Associazione si applica l’art. 24.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, eletti dall’Assemblea fra i soci per la durata di tre esercizi e rieleggibili.
  2. Elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
  3. Si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri.
  4. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
  5. Compiti principali:
    (a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    (b) predisporre il bilancio d’esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
    (c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
    (d) gestire le attività dell’Associazione e deliberare sulle spese;
    (e) redigere eventuali regolamenti interni.

Art. 15 – Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 16 – Volontari

  1. L’attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, senza scopo di lucro. L’Associazione tiene il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
  2. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo la normativa vigente.
  3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o da apposito regolamento.

Art. 17 – Personale retribuito

  1. L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura, anche propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità istituzionali.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli associati, nei termini e con le modalità previste dal CTS.

Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
    (a) quote associative;
    (b) contributi di soci e di terzi;
    (c) eredità, donazioni e legati;
    (d) contributi di enti pubblici e privati, inclusi fondi 5×1000;
    (e) proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 5;
    (f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
  2. I fondi sono depositati presso istituti di credito indicati dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

  1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio d’esercizio relativo all’anno precedente e, ove previsto, il bilancio preventivo dell’esercizio in corso; quando dovuto, è approvato e pubblicato il bilancio sociale.
  3. L’Associazione adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal CTS e dalla normativa vigente.

Art. 20 – Libri sociali e diritto di informazione

  1. L’Associazione tiene i libri obbligatori: libro degli associati; libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea; libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; registro dei volontari; nonché, se istituiti, i libri dell’Organo di controllo e del Revisore.
  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convenzioni e rapporti con enti terzi

Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 22 – Responsabilità

  1. L’Associazione risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio.
  2. Gli amministratori che agiscono in nome e per conto dell’Associazione senza rappresentanza ne rispondono personalmente e solidalmente applicando, nei limiti di legge, l’art. 38 del Codice civile.

Art. 23 – Norme transitorie

Fino all’iscrizione dell’Associazione nel RUNTS, gli obblighi previsti dal CTS si applicano nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa transitoria.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente, ad altri ETS individuati dall’Assemblea aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto dell’art. 9 CTS e fatti salvi i beni oggetto di specifici vincoli.

Art. 25 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

I soci fondatori:
1. xxxxxxxxxxxxxx _____________________________
2. xxxxxxxxxxxxxx _____________________________
3. xxxxxxxxxxxxxx _____________________________

Il Presidente provvisorio:
xxxxxxxxxxxxxx _____________________________

Il presente testo è conforme allo statuto approvato dall’Assemblea dei Soci in data 01 ottobre 2025 e depositato presso l’Agenzia delle Entrate in data 28 ottobre 2025.

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